Sez. L, Sentenza n. 3797 del 04/07/1979 (Rv. 400244 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - ASSUNTORIE - SERVIZIO DI "GUARDABARRIERA" - INCLUSIONE - CONTRATTO D'OPERA - CONFIGURABILITA - DI LAVORO SUBORDINATO CON L'AZIENDA CONCESSIONARIA - ESCLUSIONE - POTERE DI CONTROLLO DI DETTA AZIENDA - IRRILEVANZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - ASSUNTORIE - SERVIZIO DI "GUARDABARRIERA" - INCLUSIONE - CONTRATTO D'OPERA - CONFIGURABILITA - DI LAVORO SUBORDINATO CON L'AZIENDA CONCESSIONARIA - ESCLUSIONE - POTERE DI CONTROLLO DI DETTA AZIENDA - IRRILEVANZA.*
Nel regime anteriore alla legge n 14 del 1965, il contratto con cui una persona assume il servizio di "guardabarriera" nei confronti di imprese ferroviarie esercitate in regime di concessione, rientra nei contratti di assuntoria, di cui all'art 7 lettera b) RD 8 gennaio 1931 n 148, ed e configurabile come contratto d'opera, avendo ad oggetto la prestazione di un servizio, considerato quale risultato di un'opera, e non come un rapporto di lavoro subordinato degli addetti al servizio dell'azienda concessionaria. Ne l'esistenza di tale contratto puo essere negata per l'ampia facolta di vigilanza e di controllo dell'andamento del servizio riservata alla societa concessionaria, in quanto tale facolta rientra nel piu ampio potere di controllo dell'azienda, quale concessionaria di un pubblico servizio di trasporto, ed e compatibile con l'autonomia che caratterizza il contratto d'opera. (Conf 2252/77, mass n 385973).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 7, Legge 03/02/1965 num. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)