diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 29156 del 26/06/2024 Ud. (dep. 18/07/2024) Rv. 286861-01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Giudizio di appello avverso sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento del danno in favore della parte civile - Prescrizione del reato maturata nelle more - Obbligo del giudice di valutare se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili - Sussistenza - Regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" - Applicazione - Ritenuta impossibilità di pervenire ad assoluzione nel merito - Obbligo di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione - Sussistenza - Regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" - Applicazione.
Stato
decisa il 2024-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286861-01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

Nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)