Sez. U, Sentenza n. 36208 del 28/03/2024 Ud. (dep. 27/09/2024) Rv. 286880-01
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Giudizio di appello - Condanna in primo grado dell’imputato anche al risarcimento del danno - Prescrizione nelle more del reato - Obbligo di valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, l’esistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Pen. art. 43 com. 3, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)