Sez. 1, Sentenza n. 2962 del 11/03/1993 (Rv. 481363 - 01)
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Criteri di determinazione | Sanzione pecuniaria - Irrogazione - Misura compresa tra un minimo ed un massimo - Determinazione - Criteri - Osservanza da parte del Pretore - Necessità - Condizioni.
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Criteri di determinazione
I criteri da seguire nella determinazione della sanzione pecuniaria che sia comminata in una misura compresa tra un minimo ed un massimo, fissati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, devono essere osservati, oltre che dalla Amministrazione nell'ordinanza-ingiunzione, anche dal Pretore, qualora con sentenza egli modifichi la sanzione inflitta in detto provvedimento (art. 23, comma undicesimo, legge n. 689 del 1981), il quale ultimo dell'osservanza di tali criteri deve altresì dare conto nella motivazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)