Sez. 1, Sentenza n. 9035 del 12/09/1997 (Rv. 507890 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO | Potere riduttivo ex art. 23 legge 689 del 1981 - Natura equitativa - Esclusione - Ricorso ai criteri dell'art. 11 cit. legge 689 - Necessità - Previsione di sanzione proporzione - Potere riduttivo - Insussistenza - Caso in cui la legge prevede una sanzione proporzionale - Criteri fissati dall'art. 11 - Inapplicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO
Il potere del pretore di ridurre l'entità della sanzione amministrativa dovuta, previsto dall'art. 23, terzultimo comma, della legge n. 689 del 1981, non ha natura equitativa, dovendo essere esercitato in conformità ai criteri indicati nell'art. 11 della stessa legge. Tale ultima disposizione, peraltro, e, conseguentemente, il potere del pretore di ridurre la sanzione non trovano applicazione quando la legge prevede una sanzione di tipo proporzionale e non una sanzione fissata nel minimo e nel massimo (nel caso di specie, il S.C. ha escluso che il pretore avesse il potere di ridurre la sanzione in relazione alla sanzione di tipo proporzionale prevista dall'art. 91 del DPR 162 del 1965).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 6892 art. 23, DPR 12/02/1965 num. 162 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)