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Sez. 2, Sentenza n. 40093 del 02/10/2001 Cc. (dep. 09/11/2001) Rv. 220322 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - DECISIONE | Decreto di rigetto - Abnormità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220322-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - DECISIONE

Il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, ai sensi dell'art. 455 cod. proc. pen. - avverso il quale non è prevista alcuna forma di impugnazione - non presenta i caratteri dell'abnormità, in quanto rientra nello schema procedimentale previsto da tale norma e non determina alcuna irrisolvibile paralisi processuale, sicché non è soggetto a ricorso per cassazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui il g.i.p. aveva respinto la richiesta di giudizio immediato, sul presupposto dell'omissione degli adempimenti di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 455 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 455 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)