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Sez. 1, Sentenza n. 4782 del 27/10/1994 Cc. (dep. 17/01/1994) Rv. 200017 - 01

Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Decisione | Rigetto - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1994-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200017-01

Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Decisione

Avverso il decreto, emesso ai sensi dell'art. 455 cod. proc. pen., con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, non è prevista alcuna forma di impugnazione; pertanto, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione fissato dall'art. 568 cod. proc. pen., il ricorso eventualmente proposto deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 455 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 455 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)