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Sez. 1, Sentenza n. 1662 del 16/02/1991 (Rv. 470953 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - In genere. | Notificazione effettuata ai sensi dell'art. 8 secondo comma della legge n. 890 del 1982 - Mancato ritiro del plico presso l'ufficio postale - Perfezionamento della notifica - Formalità e termini relativi - Rischio - Incidenza sulla parte onerata della notificazione - Necessità.
Stato
decisa il 1991-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470953-01

Procedimento civile - Notificazione - In genere.

La notifica effettuata ai sensi dell'art. 8, secondo comma della legge n. 890 del 1982 si perfeziona, nell'ipotesi di mancato ritiro del plico presso l'ufficio postale, con il compimento di tutte le formalità di cui al terzo comma della stessa norma (restituzione al mittente del piego e dell'avviso di ricevimento, con l'annotazione del mancato ritiro) dopo il decorso del termine di dieci giorni dal deposito del plico presso detto ufficio, atteso che tale decorrenza è necessaria per l'espletamento delle formalità in questione, le quali, ove la notificazione debba intervenire entro termini perentori, devono, ai fini, della tempestività della medesima, essere ultimate entro la scadenza di questi, senza che possa operarsi alcuna "scissione temporale" fra perfezionamento (per il notificante) ed efficacia (per il destinatario) e rimanendo a carico del notificante stesso il rischio dei tempi delle operazioni necessarie al completamento della procedura notificatoria.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)