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Sez. L, Sentenza n. 3417 del 24/04/1990 (Rv. 466806 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - LIBERI PROFESSIONISTI CONTEMPORANEAMENTE LAVORATORI SUBORDINATI O TITOLARI DI PENSIONE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - SUSSISTENZA - ART. 14, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 483 DEL 1983 - NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - CONSEGUENZE - DECORRENZA DI DETTO OBBLIGO E DELL'ESONERO DELLA QUOTA CAPITARIA ANNUA - DALL'1 GENNAIO 1980.*
Stato
decisa il 1990-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466806-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - LIBERI PROFESSIONISTI CONTEMPORANEAMENTE LAVORATORI SUBORDINATI O TITOLARI DI PENSIONE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - SUSSISTENZA - ART. 14, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 483 DEL 1983 - NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - CONSEGUENZE - DECORRENZA DI DETTO OBBLIGO E DELL'ESONERO DELLA QUOTA CAPITARIA ANNUA - DALL'1 GENNAIO 1980.*

L'art. 14, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 483 (convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 483), il quale dispone che l'art. 3 primo comma lett. B) del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, va inteso nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia, di cui all'art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 e successive modificazioni ed integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi elenchi od albi professionali (e appartenenti a categorie per le quali prima della riforma sanitaria erano istituite apposite casse o gestioni per l'Assicurazione contro le malattie), che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, costituisce norma di interpretazione autentica del predetto art. 3. Ne consegue che l'obbligazione contributiva a carico dei professionisti pensionati o lavoratori dipendenti decorre dalla data di entrata in vigore della norma interpretata (1 gennaio 1980), con l'esonero, sempre da tale data, della quota capitaria annua, 14, primo e secondo comma bis. (Conf 453/90, mass n 464989; (Conf 136/90, mass n 464810; (Conf 86/90, mass n 464777; (Conf 5740/89, mass n 464564).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 3 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., DPR 08/07/1980 num. 538 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 483 art. 14, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)