Sez. L, Sentenza n. 5558 del 13/12/1989 (Rv. 464564 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE - PREDETERMINAZIONE ANALITICA E SPECIFICA DELLE INFRAZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONI SUFFICIENTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE - PREDETERMINAZIONE ANALITICA E SPECIFICA DELLE INFRAZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONI SUFFICIENTI.*
Al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 7 dello statuto dei lavoratori il codice disciplinare aziendale non necessariamente deve contenere un'analitica e specifica predeterminazione delle infrazioni e, in relazione alla loro gravità, delle corrispondenti sanzioni secondo il rigore formale proprio del sistema sanzionatorio penale statuale, essendo invece sufficiente per la sua validità che esso sia redatto in Forma che renda chiare le ipotesi di infrazioni, sia pur dandone una nozione schematica e non dettagliata delle varie prevedibili o possibili azioni del singolo e che indichi, in corrispondenza, le previsioni sanzionatorie, anche se in maniera ampia e suscettibile di adattamento secondo le effettive e concrete inadempienze. (V 2525/88, mass n 458271; (V 277/87, mass n 450023).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)