Sez. 1, Sentenza n. 6544 del 29/07/1987 (Rv. 454799 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - TITOLARE DI FARMACIA PRIVATA - REGIME DI CONVENZIONAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO - INELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - INCOMPATIBILITÀ CON LE CARICHE DI SINDACO ED ASSESSORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - TITOLARE DI FARMACIA PRIVATA - REGIME DI CONVENZIONAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO - INELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - INCOMPATIBILITÀ CON LE CARICHE DI SINDACO ED ASSESSORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Il titolare di farmacia privata, in regime di convenzionamento con il servizio sanitario, che non abbia provveduto a farsi sostituire, è ineleggibile alla carica di consigliere comunale, in forza dell'espressa previsione del quarto comma dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (che richiama il n. 9 del primo comma dello stesso articolo), e, pertanto, l'ulteriore previsione della incompatibilità del farmacista medesimo, fra l'altro, con le cariche di sindaco ed assessore, di cui all'art. 9 di detta legge, in relazione al precedente art. 8, non può essere intesa che in senso rafforzativo, per il caso in cui, nonostante l'ineleggibilità, sia stato eletto. Tale principio manifestamente non pone il citato art. 2 in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento dei farmacisti rispetto agli altri professionisti convenzionati con le USL, considerando l'obiettiva diversità della posizione dei primi, quali esercenti attività imprenditoriale.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 8 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)