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Sez. 1, Sentenza n. 5833 del 30/12/1989 (Rv. 464715 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - TITOLARITÀ FARMACIA CONVENZIONATA CON LE UNITÀ SANITARIE LOCALI - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIO COMUNALE - DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE - PROCEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1989-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464715-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - TITOLARITÀ FARMACIA CONVENZIONATA CON LE UNITÀ SANITARIE LOCALI - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIO COMUNALE - DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE - PROCEDIMENTO.*

La titolarità di farmacia convenzionata con le unità sanitarie locali, che non sia più deducibile come causa d'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154, per effetto della definitiva convalida dell'elezione, assume rilievo, oltre che quale ragione d'incompatibilità con la carica di sindaco o di assessore, anche quale ragione di decadenza della carica di consigliere comunale, per successiva perdita delle condizioni d'eleggibilità, secondo le previsioni, rispettivamente, degli artt. 8 e 6 della predetta legge. Peraltro, ove tale decadenza sia fatta valere non con Azione giudiziaria, ma su iniziativa del consiglio municipale, la delibera del consiglio medesimo postula l'osservanza della procedura di cui all'art. 7 della citata legge, e, quindi, la preventiva contestazione all'interessato della situazione implicante decadenza, con la possibilità per esso di rimuoverla entro dieci giorni (nella specie, facendosi sostituire nella conduzione della farmacia). (V 6544/87, mass n 454799; (V 5988/87, mass n 454364).*

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 6 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)