Sez. 3, Sentenza n. 1407 del 10/05/1972 (Rv. 358000 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - FINALITA - FACOLTA DI SCELTA DELL'ATTORE - LIMITI - RICHIESTA DEL CONVENUTO DI CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL QUANTUM - ECCEZIONE DI INDETERMINATEZZA DELLA DOMANDA - INSUFFICIENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - FINALITA - FACOLTA DI SCELTA DELL'ATTORE - LIMITI - RICHIESTA DEL CONVENUTO DI CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL QUANTUM - ECCEZIONE DI INDETERMINATEZZA DELLA DOMANDA - INSUFFICIENZA.*
L'ordinamento vigente attribuisce all'attore la facolta di articolare la pretesa di risarcimento dei danni in due distinti giudizi, nei quali venga accertata, rispettivamente, l'esistenza del diritto e la quantita della prestazione. Tale frazionamento, pur essendo contrario al principio della concentrazione e dell'economia processuale, trova la sua ratio nell'esigenza di evitare che l'indagine, spesso lunga e costosa, sull'entita del danno possa essere frustrata dall'eventuale disconoscimento del diritto, donde l'opportunita di rimettere alla parte interessata la scelta tra una pronunzia che definisca contestualmente ogni motivo di contrasto fra le parti, e una condanna generica alla prestazione, che rinvii la liquidazione del danno in separata Sede. Se pero il convenuto chieda che, in ipotesi di affermazione della sua responsabilita, si provveda anche alla liquidazione del quantum, il giudice non puo rimettere tale liquidazione in separata Sede e pronunciare soltanto condanna generica. Non puo essere considerata richiesta di liquidazione del quantum la eccezione proposta dal convenuto, in comparsa di risposta, di indeterminatezza della domanda dell'attore, ai sensi dell'art 163 n 3 cod proc civ, perche intesa a rimuovere come nulla la citazione e non gia ad ovviare alla limitazione del giudizio alla sola questione sull'an manifestata dall'attore. (V 600'66, mass n 321190).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)