Sez. 3, Sentenza n. 600 del 26/02/1966 (Rv. 321190 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DAL GIUDIZIO SUL QUANTUM - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DAL GIUDIZIO SUL QUANTUM - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*
L'ordinamento vigente attribuisce all'attore la facolta di articolare la pretesa di risarcimento dei danni in due distinti giudizi, nei quali venga accertata, rispettivamente, l'esistenza del diritto e la quantita della prestazione. Tale frazionamento, pur essendo contrario al principio della concentrazione e dell'economia processuale, trova la sua ratio nell'esigenza di evitare che l'indagine, spesso lunga e costosa, sull'entita del danno possa essere frustrata dall'eventuale disconoscimento del diritto, donde l'opportunita di rimettere alla parte interessata la scelta tra una pronunzia, che definisca contestualmente ogni motivo di contrasto fra le parti, e una condanna generica alla prestazione, che rinvii la liquidazione del danno in separata Sede. Ma, una volta operata la scelta e istituito un unico giudizio per entrambe le domande, la limitazione del petitum alla condanna generica, con il conseguente rinvio dell'accertamento del quantum ad un separato giudizio, non puo essere disposta dal giudice ed e consentita all'attore solo se il convenuto vi aderisca o non si opponga. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)