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Sez. 3, Sentenza n. 1937 del 24/02/1987 (Rv. 451249 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITÀ (NESSO DI) - REGOLA DELL'EQUIVALENZA DELLE CAUSE - TEMPERAMENTI - PRINCIPIO DELLA CAUSALITÀ EFFICIENTE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO - INCLUSIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1987-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451249-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITÀ (NESSO DI) - REGOLA DELL'EQUIVALENZA DELLE CAUSE - TEMPERAMENTI - PRINCIPIO DELLA CAUSALITÀ EFFICIENTE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO - INCLUSIONE - EFFETTI.*

In applicazione dei principi fissati dall'art. 41 cod. pen. sul concorso delle cause, operanti anche in tema di illecito civile, il nesso eziologico va riconosciuto con riguardo ad ogni antecedente che abbia contribuito direttamente od indirettamente alla produzione dell'evento, ma tale regola generale della equivalenza delle cause trova un temperamento nel principio della causalità efficiente, non solo in relazione al fatto sopravvenuto che degradi il fatto antecedente a mero presupposto occasionale, risultando in concreto idoneo - tenendo conto di tutte le risultanze del caso - a determinare il verificarsi dell'evento anche senza detto antecedente, ma altresì nell'ipotesi in cui una delle azioni (od omissioni), cui sia riferibile l'evento di danno, sia attribuibile allo stesso danneggiato, oltre che nel caso in cui renda giuridicamente irrilevante il comportamento dell'autore del fatto illecito, anche quando, senza interrompere il nesso causale, si inserisca in esso contribuendo alla produzione dell'evento, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, del risarcimento del danneggiato nei soli limiti in cui il suo danno risulterà riferibile all'Azione (od omissione) dell'autore del fatto illecito. (V 6652/84, mass n 438190; (V 2027/67, mass n 329079).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)