Sez. 3, Sentenza n. 2027 del 29/07/1967 (Rv. 329079 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - PRINCIPIO DELL'EQUIVALENZA DELLE CAUSE - TEMPERAMENTI - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO - EFFETTI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - PRINCIPIO DELL'EQUIVALENZA DELLE CAUSE - TEMPERAMENTI - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO - EFFETTI.*
Nel sistema del nostro ordinamento e stato recepito, come regola generale, il principio della equivalenza delle cause- quando, cioe, un evento di danno e riferibile a piu azioni od omissioni, colpose o dolose, deve normalmente riconoscersi la sussistenza di un rapporto di causalita tra ciascuna di queste azioni od omissioni, siano esse preesistenti, simultanee o sopravvenute, e l'evento. La regola generale dell'equivalenza delle cause trova un temperamento nel principio della causalita efficiente o della causalita giuridica, secondo cui un'Azione od omissione interrompe il nesso causale, quando sia tale da rendere giuridicamente irrilevanti le altre. Il principio dell'equivalenza delle cause ed il temperamento della causalita efficiente trovano applicazione anche quando una delle azioni od omissioni colpose, alle quali e riferibile l'evento di danno, sia propria del danneggiato, con la conseguenza che il concorso del comportamento dell'offeso nella produzione dell'evento ha Rilevanza non solo quando esso rende giuridicamente irrilevante il comportamento dell'autore del fatto illecito, ma anche quando, senza interrompere il nesso causale tra illecito e danno, si inserisca in esso, contribuendo alla produzione dell'evento. Nel secondo caso, al danneggiato spettera un parziale risarcimento, nei limiti in cui il danno risultera riferibile all'Azione od omissione dell'autore del fatto illecito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)