Sez. L, Sentenza n. 11045 del 23/08/2000 (Rv. 539715 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Distinzione dal rapporto di lavoro autonomo e dalle prestazioni gratuite rese per vincoli di solidarietà familiare, politica, ecc. - Accertamento in giudizio - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato - sia in questione la distinzione lavoro subordinato e lavoro autonomo oppure quella tra lavoro subordinato e prestazioni gratuite giustificate da vincoli i solidarietà familiare, sociale o politica - è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad operare una determinata qualificazione del rapporto controverso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)