Sez. L, Sentenza n. 7310 del 20/05/2002 (Rv. 554536 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Sostituzione del rapporto con altro di lavoro autonomo a seguito di specifico negozio novativo - Ammissibilità - Condizioni - Persistenza dell'identico contenuto della prestazione - Irrilevanza - Prosecuzione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato - Deduzione del lavoratore - Onere probatorio relativo - Incidenza sul medesimo - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti- Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Un rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno di lavoro autonomo a seguito di uno specifico negozio novativo, ma a tal fine è necessario che all'univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico (ed il "nomen iuris") del rapporto si accompagni un effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative come conseguenza del venire meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, ancorché rimanga eventualmente identico il contenuto della prestazione stessa. La valutazione (positiva o negativa) del giudice del merito circa l'anzidetto mutamento del rapporto - la cui reale prosecuzione come rapporto di lavoro subordinato anche dopo la sua convenzionale qualificazione come rapporto di lavoro autonomo deve essere dimostrata dal lavoratore interessato - è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata(Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di seconde cure, che, in riforma della sentenza pretorile - di rigetto della domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro di un soggetto assunto come autista con mezzo proprio addetto alla consegna di prodotti farmaceutici, ed al quale, dopo alcuni anni, era stato conferito dalla stessa società sua datrice di lavoro l'incarico di procacciatore d'affari senza che, tuttavia, mutassero le mansioni a lui affidate nonostante l'attribuzione allo stesso di un mandato di rappresentanza "per una zona limitata e per un ristretto numero di clienti" - aveva dichiarato la simulazione del contratto di agenzia e qualificato l'intercorso rapporto di lavoro come di natura subordinata anche successivamente al conferimento del predetto incarico, alla stregua della considerazione non solo della persistenza dello svolgimento della medesima attività, ma altresì delle circostanze dell'essere il soggetto in questione privo di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale, oltre che di autonomia nella scelta dei tempi e dei modi di esercizio dell'attività, consistente nella consegna di medicinali secondo un itinerario sostanzialmente imposto dall'imprenditore, nonché della rinuncia impostagli a servirsi della collaborazione di altri soggetti, indice di una ingerenza inconciliabile con l'autonomia organizzativa della gestione imprenditoriale dell'agente, ed infine della riferita limitazione del mandato di rappresentanza e della esclusione dello "star del credere".)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)