Sez. 3 - , Ordinanza n. 22801 del 29/09/2017 (Rv. 645773 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Barriere laterali di protezione stradale - Funzione - Interventi manutentivi correlati - Omissione - Responsabilità civile - Sussistenza - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE
La P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente locale per aver omesso la manutenzione di un guard-rail che esponeva una parte tagliente, la quale aveva cagionato l'amputazione del braccio di un motociclista caduto sulla sede stradale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Strada art. 14, Decr. Minist. Lavori pubblici 18/02/1992 num. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)