Sez. 3 - , Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017 (Rv. 644015 - 02)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Mancata predisposizione di barriera laterale di protezione stradale - Responsabilità colposa ex art. 2043 c.c. in assenza di specifiche norme prescrittive - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE
In tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l’adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica). (Nella specie, in relazione ad un sinistro occorso in un tratto di strada ad elevato rischio di sbandamento dei veicoli e fiancheggiato da una scarpata, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'ente locale per aver omesso di installare barriere laterali di contenimento, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di una prescrizione in tal senso desumibile, per quel tipo di strada, dal dm. LL.PP. n. 223 del 1992).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Strada art. 14, Decr. Minist. Lavori pubblici 18/02/1992 num. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)