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Sez. L, Sentenza n. 10346 del 17/07/2002 (Rv. 555840 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Qualifica corrispondente - Diritto - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555840-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., il diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni superiori espletate per almeno tre mesi (o per il periodo inferiore previsto dalla contrattazione collettiva) sussiste anche nel caso in cui lo svolgimento di dette mansioni sia avvenuto in sostituzione di un lavoratore a sua volta chiamato a sostituire il titolare del posto, sempre che quest'ultimo non sia da considerare assente con diritto alla conservazione del posto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)