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Sez. L, Sentenza n. 5798 del 15/11/1984 (Rv. 437477 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICA CORRISPONDENTE - DIRITTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437477-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICA CORRISPONDENTE - DIRITTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., il diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni superiori svolte per almeno tre mesi (o per il periodo inferiore previsto dalla disciplina collettiva) sussiste anche nel caso in cui lo svolgimento di dette mansioni sia avvenuto in sostituzione di un lavoratore a sua volta chiamato a sostituire il titolare del posto, sempreché quest'ultimo non sia da considerare assente con diritto alla conservazione del posto medesimo, rimanendo irrilevante a tal fine la spettanza di tale diritto al lavoratore sostituito ed a propria volta sostituito. (V 5374/82, mass n 423149).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)