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Sez. 1, Sentenza n. 3135 del 31/05/1979 (Rv. 399494 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DI DIRITTO DI UN CONTRATTO - ACCORDO SUCCESSIVO DELLE PARTI PER LA RIMOZIONE DEGLI EFFETTI DELLA RISOLUZIONE ED IL MANTENIMENTO IN VITA DELL'ORIGINARIO RAPPORTO - FUNZIONE E NATURA DEL PATTO IN QUESTIONE - PROVA DELLE RISPETTIVE OBBLIGAZIONI E DELLE AZIONI RELATIVE - IDONEITA DEL DOCUMENTO NEL QUALE IL FATTO E CONSACRATO.*
Stato
decisa il 1979-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399494-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DI DIRITTO DI UN CONTRATTO - ACCORDO SUCCESSIVO DELLE PARTI PER LA RIMOZIONE DEGLI EFFETTI DELLA RISOLUZIONE ED IL MANTENIMENTO IN VITA DELL'ORIGINARIO RAPPORTO - FUNZIONE E NATURA DEL PATTO IN QUESTIONE - PROVA DELLE RISPETTIVE OBBLIGAZIONI E DELLE AZIONI RELATIVE - IDONEITA DEL DOCUMENTO NEL QUALE IL FATTO E CONSACRATO.*

Qualora, dopo la risoluzione di diritto di un contratto a norma dell'art 1456 cod civ, le parti si accordino per rimuovere gli effetti della risoluzione medesima e mantenere in vita l'originario rapporto, il relativo patto non integra la sostituzione del vecchio con un nuovo contratto, ne, conseguentemente, e soggetto ai requisiti di Forma eventualmente prescritti per il medesimo, ma configura una mera rinuncia alle conseguenze della precedente dichiarazione di avvalersi della risoluzione di diritto, e, quindi, producendo il ripristino dell'originario rapporto, consente che il documento nel quale e consacrato venga utilizzato come valida prova delle rispettive obbligazioni e delle correlative azioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)