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Sez. 1, Sentenza n. 1256 del 13/03/1989 (Rv. 462128 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETÀ - FATTO DI RISERVATO DOMINIO (RISERVA DI PROPRIETÀ) - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ PER EFFETTO DI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - SUCCESSIVO ACCORDO PRECEDENTE LA RINUNCIA DEL VENDITORE A CHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLA COSA E L'IMPEGNO DELL'ACQUIRENTE AL PAGAMENTO DELLE RATE DEL PEZZO NON CORRISPOSTE - OPPONIBILITÀ DI TALE TITOLO ALLA PARTE DELLA QUALE SIA STATO NEL FRATTEMPO DICHIARATO IL FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462128-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETÀ - FATTO DI RISERVATO DOMINIO (RISERVA DI PROPRIETÀ) - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ PER EFFETTO DI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - SUCCESSIVO ACCORDO PRECEDENTE LA RINUNCIA DEL VENDITORE A CHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLA COSA E L'IMPEGNO DELL'ACQUIRENTE AL PAGAMENTO DELLE RATE DEL PEZZO NON CORRISPOSTE - OPPONIBILITÀ DI TALE TITOLO ALLA PARTE DELLA QUALE SIA STATO NEL FRATTEMPO DICHIARATO IL FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*

Qualora, dopo lo scioglimento di una compravendita con riserva di proprietà, per effetto di clausola risolutiva espressa, intervenga un accordo, con il quale il venditore rinunci a chiedere la restituzione della cosa e l'acquirente si impegni al pagamento delle rate del prezzo non corrisposte, deve escludersi che detto accordo, autonomo e distinto, possa ripristinare il contratto risolto ed il titolo in forza di esso ottenuto (nella specie, ingiunzione di consegna della cosa), e, quindi, deve negarsi che tale titolo possa essere fatto valere da una parte per avanzare pretese nei confronti del sopravvenuto fallimento dell'altra. (V 3135/79, mass n 399494).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1523, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)