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Sez. 1, Sentenza n. 3522 del 21/03/1992 (Rv. 476383 - 01)

Beni - Immateriali - Marchio - In genere (esclusività del marchio) | Marchi d'impresa - Azioni relative - Competenza territoriale - Determinazione - Criteri - Domicilio del convenuto - Individuazione - Cosiddetto domicilio brevettuale - Prevalenza sul domicilio reale.
Stato
decisa il 1992-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476383-01

Beni - Immateriali - Marchio - In genere (esclusività del marchio)

La norma contenuta nella prima parte del secondo comma dell'art. 56 del R.D. 21 giugno 1942 n. 929, secondo cui le azioni in materia di marchi d'impresa si propongono davanti all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto, attribuisce al criterio del domicilio una particolare esclusività rispetto agli altri momenti di collegamento indicati nei successivi periodi del comma sopra indicato e rispetto alla stessa disciplina del foro generale delle persone fisiche dettata dall'art. 18 cod. proc. civ., nel senso che gli altri criteri possono divenire rilevanti solo se ed in quanto il primo non sia utilizzabile, dovendosi in ogni caso tener conto, ai fini della competenza del giudice adito, che, in forza della combinata previsione del terzo comma dell'art. 56 e dell'art. 76 legge citata, il domicilio risultante dal registro dei brevetti (cosiddetto domicilio brevettuale) prevale sul domicilio reale del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)