Sez. 3, Sentenza n. 5500 del 08/02/1985 Ud. (dep. 29/05/1985) Rv. 169538 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - DIVISIONE DI UNITÀ FONDIARIA A DESTINAZIONE AGRICOLA.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - DIVISIONE DI UNITÀ FONDIARIA A DESTINAZIONE AGRICOLA.*
Il reato di lottizzazione abusiva consiste nella divisione di una unità fondiaria, normalmente a destinazione agricola, in frazioni destinate a scopo edilizio con violazione della riserva di programmazione territoriale stabilita dalla legislazione urbanistica a favore dell'autorità comunale. (V mass n 156633; (V mass n 161075).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)