Sez. 2, Ordinanza n. 14177 del 27/05/2025 (Rv. 674840-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Revoca dell'ammissione - Accoglimento dell'opposizione - Liquidazione del compenso al difensore - Esclusione - Fondamento.
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In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice, accogliendo l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione, non può liquidare il compenso spettante al difensore, che è munito di una propria distinta legittimazione a tutela del suo diritto soggettivo patrimoniale, poiché tale liquidazione deve avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2, del citato d.P.R.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)