Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10669 del 05/06/2020 (Rv. 657822 - 01)
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | Pagamento dei compensi del difensore della parte ammessa - A carico dello Stato - Provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio - Conseguenze.
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato della parte che vi sia ammessa non può richiedere al cliente i propri compensi professionali, in assenza di un provvedimento di revoca del beneficio ad opera del giudice del procedimento principale; solo all'esito del provvedimento di revoca, potrà chiedere i propri compensi, interamente o, in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del proprio assistito, dal momento della modifica.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 85
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)