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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10669 del 05/06/2020 (Rv. 657822 - 01)

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | Pagamento dei compensi del difensore della parte ammessa - A carico dello Stato - Provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657822-01

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato della parte che vi sia ammessa non può richiedere al cliente i propri compensi professionali, in assenza di un provvedimento di revoca del beneficio ad opera del giudice del procedimento principale; solo all'esito del provvedimento di revoca, potrà chiedere i propri compensi, interamente o, in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del proprio assistito, dal momento della modifica.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 85

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)