Sez. 1, Sentenza n. 3372 del 19/10/1968 (Rv. 336405 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INADEMPIENZE RECIPROCHE - ESAME COMPARATIVO - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INADEMPIENZE RECIPROCHE - ESAME COMPARATIVO - NECESSITA.*
Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora le parti deducano inadempienze reciproche, il giudice deve procedere ad una valutazione- necessariamente comparativa- della condotta di ambedue i contraenti onde stabilire da parte di quale dei due stia l'inadempimento colpevole, e cioe quale delle due condotte debba, per i suoi riflessi negatori nella funzione economica del contratto, ritenersi prevalente sull'altra si da giustificare quest'ultima in virtu della regola dello -inadimplenti non est adimplendum-. (V. 1426-64, 2604-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)