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Sez. 3, Sentenza n. 3919 del 09/12/1969 (Rv. 344330 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - VALUTAZIONE UNITARIA E COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE - NECESSITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344330-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - VALUTAZIONE UNITARIA E COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE - NECESSITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nei contratti con prestazioni corrispettive, al fine di stabilire da quale parte stia l'inadempimento colpevole, e necessaria la valutazione unitaria e comparativa delle dedotte reciproche inadempienze, per apprezzarne, con riguardo al loro rapporto di successione causale e di proporzionalita, la rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, e per stabilire quale di esse sia stata preponderante od idonea a legittimare il rifiuto della controparte ad eseguire la propria obbligazione. Tale valutazione e incensurabile in Cassazione. (sulla prima parte V. 550-69 massima n 338718 3372-68 massima n 336405 sulla seconda parte V 2113-68 massima n 334272).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)