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Sez. L, Ordinanza n. 1904 del 28/01/2026 (Rv. 677526-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Cambio appalto e clausola sociale - Artt. 339 c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi 20 febbraio 2010 - Diritto alla continuità delle condizioni retributive e agli scatti di anzianità già maturati - Interpretazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677526-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di cambio di gestione dell'appalto e di applicazione della cd. clausola sociale, l'art. 339 c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi del 20 febbraio 2010, nella parte in cui garantisce ai lavoratori condizioni retributive pari a quelle già percepite presso il precedente appaltatore, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati, "opportunamente e legalmente documentate" va interpretato come meramente descrittivo di una modalità procedurale da osservare nel cambio di gestione dell'appalto, e non come volto a condizionare il diritto al riconoscimento della continuità retributiva e della connessa anzianità alla esistenza di idonea documentazione trasmessa dalla società uscente a quella subentrante né, tantomeno, alla corretta, integrale e documentata applicazione del contratto collettivo da parte del precedente appaltatore, sicché vanno compresi tutti gli scatti collegati al mero decorso del tempo ove anche non precedentemente riconosciuti, in violazione della norma contrattuale.

Contr. Coll. 20/02/2010 art. 339

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)