Sez. L, Sentenza n. 24334 del 10/09/2024 (Rv. 672437-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Cambio appalto e clausola sociale - Artt. 331 e 335 c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi del 20/02/2010 - Requisito dell'iscrizione da almeno tre mesi nei libri paga e matricola dell'impresa uscente - Interpretazione - Calcolo a ritroso dall'effettivo subentro della nuova impresa - Sussistenza - Fattispecie. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - In genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di cambio di gestione dell'appalto e di applicazione della c.d. clausola sociale, gli artt. 331 e 335 del c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi del 20/2/2010 vanno interpretati nel senso che il requisito dell'iscrizione da almeno tre mesi nei libri paga e matricola dell'impresa uscente va verificato mediante il calcolo a ritroso a decorrere dal momento di effettivo e concreto subentro della nuova impresa nell'attività oggetto del contratto. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'impugnata sentenza che aveva affermato che i tre mesi di cui alle menzionate disposizioni del c.c.n.l. erano maturati, al più tardi, alla data di aggiudicazione dell'appalto da parte dell'impresa subentrante).
Contr. Coll. 20/02/2010 art. 335, Contr. Coll. 20/02/2010 art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)