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Sez. 1, Sentenza n. 9865 del 16/04/2026 (Rv. 678193-02)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE | Art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 - Irretroattività - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678193-02

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE

L'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 (nel testo risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, dal d.lgs. n. 114 del 2019) risulta inapplicabile a fattispecie processuali anteriori a quella di sua entrata in vigore, perché è una disposizione non solo formalmente ma anche sostanzialmente nuova, in quanto regola in termini innovativi i rapporti tra la domanda di responsabilità patrimoniale amministrativa di danno proposta dal Procuratore contabile e la diversa domanda risarcitoria che l'amministrazione danneggiata avrebbe potuto proporre ex se direttamente innanzi al giudice ordinario.

Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 17 com. 4, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)