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Sez. 2, Sentenza n. 5152 del 30/01/1985 Ud. (dep. 25/05/1985) Rv. 169410 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO CONTINUATO - CRITERI DISTINTIVI.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169410-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO CONTINUATO - CRITERI DISTINTIVI.*

Il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato e, in particolare, nel reato continuato consiste essenzialmente nel carattere dello stesso accordo criminoso. Questo, nel concorso di persone nel reato, anche continuato, avviene in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati, realizzati i quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni pericolo di allarme sociale. Nell'associazione per delinquere, invece, l'accordo associativo è diretto alla realizzazione di un più vasto programma criminoso, da parte di tre o più persone, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la consapevolezza di ciascuno degli agenti di essere associato in modo permanente all'attuazione del detto programma, anche indipendentemente dalla effettiva commissione dei singoli reati programmati, e tale permanenza del vincolo associativo determina pericolo per l'ordine pubblico. (Conf mass n 142627).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)