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Sez. 1, Sentenza n. 6693 del 22/02/1979 Ud. (dep. 20/07/1979) Rv. 142627 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO CONTINUATO - CRITERI DISTINTIVI.*
Stato
decisa il 1979-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142627-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO CONTINUATO - CRITERI DISTINTIVI.*

Il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato e, in ispecie, nel reato continuato, consiste essenzialmente nel carattere dello stesso accordo criminoso che, nel concorso di persone nel reato e anche nel reato continuato, avviene in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o piu reati determinati - eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso che tutti li comprenda e preveda - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo dei correi e cessa ogni pericolo motivo di allarme sociale, mentre nell'associazione per delinquere l'accordo criminoso e diretto alla attuazione di un piu vasto programma criminoso da parte di tre o piu persone, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra gli autori, ciascuno dei quali ha la consapevolezza costante di essere associato alla attuazione del programma criminoso anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati; cosicche e proprio la permanenza del vincolo associativo tra piu persone legate dalla comunita del fine criminoso e da una comunanza di interessi che determina pericolo per l'ordine pubblico ed e la ragione stessa fondamentale per la configurazione - quale autonomo titolo di reato - del delitto di associazione per delinquere, per la cui sussistenza e, appunto, irrilevante la eventuale mancata consumazione dei delitti programmati.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)