Sez. L, Sentenza n. 1035 del 13/02/1980 (Rv. 404497 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - QUOTA INTEGRATIVA PER INABILITA PERMANENTE - SPETTANZA PER I FIGLI NATI E PER QUELLI DIVENUTI INABILI DOPO L'INFORTUNIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - QUOTA INTEGRATIVA PER INABILITA PERMANENTE - SPETTANZA PER I FIGLI NATI E PER QUELLI DIVENUTI INABILI DOPO L'INFORTUNIO.*
A norma dell'art 77 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 il diritto alla quota integrativa della rendita per inabilita permanente spetta non solo per i figli nati successivamente all'infortunio che ha determinato la concessione della rendita, ma anche per i figli divenuti inabili in epoca successiva all'infortunio subito dal loro genitore. (Conf 4238/78, mass n 393878; (Conf 770/78, mass n 390100).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)