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Sez. L, Sentenza n. 18081 del 08/09/2004 (Rv. 576874 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo - Inesistenza della notificazione del ricorso ex art. 415, quarto comma, cod. proc. civ. - Poteri del Giudice d'Appello - Rimessione della causa al primo Giudice - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576874-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nelle controversie soggette al rito del lavoro e proposte in opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice d'appello che rilevi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione e sia già stata perfezionata la fase dell' "editio actionis" con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata, non essendosi in quella fase instaurato il contraddittorio per mancata attuazione della "vocatio in ius" e, in applicazione analogica dell'art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, da eseguire o da rinnovare, onde consentire il realizzarsi del contraddittorio con la controparte, non rilevando che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., atteso che tale ultimo articolo fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra "editio actionis e vocatio in jus" che si verifica nei procedimenti, come quello del lavoro, introdotti con ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)