Sez. 2, Sentenza n. 3772 del 20/11/1968 (Rv. 337160 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - AZIONE PER IMMISSIONI MOLESTE - ART. 15 COD.PROC.CIV. - APPLICABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - AZIONE PER IMMISSIONI MOLESTE - ART. 15 COD.PROC.CIV. - APPLICABILITA.*
L'Azione concessa al proprietario ex art. 844 cod.civ. per fare dichiarare l'illiceita di immissioni moleste provenienti dal fondo altrui e per impedire che l'immobile proprio le subisca costituisce un'Azione di carattere reale che rientra nel paradigma delle azioni negatorie, predisposte a tutela della proprieta, le quali tendono a fare dichiarare e sanzionare non soltanto l'inesistenza di vere e proprie servitu vantate sul fondo dell'attore, ma a fare anche accertare, in senso piu ampio, l'inesistenza di qualsiasi diritto, nonche l'illegittimita di turbative e molestie in danno del fondo stesso, onde ottenerne la cessazione. In ordine a tale Azione - che e esperibile anche nei rapporti tra condomini di uno stesso edificio, quando uno di essi, nel godimento della cosa propria o anche comune dia luogo ad immissioni moleste e dannose nella proprieta dell'altro- il valore della causa va determinato in base al disposto dell'art. 15 cod.proc.civ., anche se la negatoria e diretta a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal proprietario del fondo vicino, dato che la rimozione dell'opera lesiva del diritto di proprieta dell'attore inerisce allo stesso oggetto della negatoria e deve, quindi, ritenersi gia considerata nel valore della medesima. Pertanto nessuna Rilevanza puo attribuirsi, al fine di determinare il valore della causa, all'entita della spesa occorrente per rimettere i luoghi nel pristino stato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)