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Sez. 5, Sentenza n. 18063 del 19/01/2010 Ud. (dep. 12/05/2010) Rv. 247137 - 01

NULLITÀ - ATTI ABNORMI | Procedimento davanti al giudice di pace - Ricorso immediato - Ordinanza di improcedibilità pronunciata a seguito di assenza del querelante avvenuta dopo il compimento di svariate attività (conciliazione non riuscita, ammissione testi ecc.) succedutisi in varie udienze (4) - Atto abnorme - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247137-01

NULLITÀ - ATTI ABNORMI

Non è abnorme l'ordinanza di improcedibilità pronunciata, ex art. 30 D.Lgs. n. 274 del 2000 - nel procedimento instaurato a seguito di ricorso immediato davanti al giudice di pace - a seguito di assenza del ricorrente avvenuta dopo il compimento di svariate attività (conciliazione non riuscita, ammissione testi ecc.) succedutesi nell'arco di svariate udienze (nella specie 4), in quanto, sotto il profilo strutturale, essa non è atto estraneo all'ordinamento giuridico - considerato che il potere del giudice di pace di dichiarare improcedibile il ricorso in caso di assenza del ricorrente all'udienza di comparizione non è tassativamente previsto dal legislatore, il quale, pertanto, non ha esplicitamente escluso ogni altra ipotesi - e, sotto il profilo funzionale, non determina un insolubile stasi del procedimento, non sussistendo alcun impedimento per la parte di presentare al giudice istanza di fissazione dell'udienza e di fare proseguire il procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)