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Sez. 5, Sentenza n. 28570 del 15/06/2004 Cc. (dep. 25/06/2004) Rv. 229317 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - UDIENZA DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Procedimento instaurato a seguito di citazione a giudizio della polizia giudiziaria - Mancata comparizione della persona offesa - Dichiarazione di improcedibilità - Abnormità del provvedimento.
Stato
decisa il 2004-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229317-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - UDIENZA DI COMPARIZIONE - IN GENERE

È abnorme l'ordinanza con cui il giudice di pace dichiara l'improcedibilità del procedimento instaurato con la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria per la mancata comparizione in udienza della persona offesa, in quanto l'ipotesi di improcedibilità prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, si riferisce esclusivamente al ricorso immediato della persona offesa non comparsa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 30 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)