Sez. L - , Ordinanza n. 16579 del 22/06/2018 (Rv. 649395 - 02)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Rimborsi per spese di viaggio - Esclusione da imponibile contributivo - Prova documentale - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di rimborsi chilometrici, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro è assolto con la prova documentale delle spese sostenute per tali voci, con valutazione rimessa al giudice di merito.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)