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Sez. L, Sentenza n. 2419 del 20/02/2012 (Rv. 621172 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Determinazione - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Rimborsi per spese di viaggio - Contenuto - Documentazione specifica ed analitica relativa a ciascun viaggio - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621172-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni ai propri dipendenti per il rimborso di spese di viaggio è assolto documentando, per ciascun mese di riferimento, il numero di chilometri percorsi in detta unità di tempo, il tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore e l'importo corrisposto per chilometro sulla base della tariffa ACI, senza che occorra produrre documentazione recante, con scheda mensile per ciascun dipendente, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, dei clienti visitati, nonché il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi, atteso quanto si evince dal disposto di cui all'art. 48, quinto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 22 settembre 1997, n. 314, applicabile anche in materia previdenziale a norma dell'art. 6 del medesimo d.lgs..

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)