Sez. 3 - , Sentenza n. 39960 del 12/06/2019 Ud. (dep. 30/09/2019) Rv. 276890 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DETERMINATO | Notificazione andata a buon fine presso la residenza anagrafica - Successiva notificazione non andata a buon fine nello stesso luogo in mancanza di formale dichiarazione di domicilio - Notificazione eseguita mediate consegna dell’atto al difensore - Legittimità - Ragioni.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DETERMINATO
In tema di notificazioni all'imputato, l'avvenuta notifica con esito positivo nella residenza anagrafica del medesimo del decreto di citazione a giudizio di primo grado che contenga l'invito a dichiarare o eleggere domicilio previsto dall'art. 161, comma 2, cod. proc. pen. implica che, in caso di mancata elezione o dichiarazione di un diverso domicilio, detto luogo debba considerarsi come domicilio "determinato" ai sensi della stessa disposizione, con la conseguenza che le successive notificazioni, se divenute impossibili da eseguire in tale luogo, sono legittimamente effettuate al difensore ai sensi del comma 4 della medesima norma.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)