Sez. 3, Sentenza n. 32259 del 19/06/2007 Ud. (dep. 08/08/2007) Rv. 237214 - 01
NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - DIFENSORE | Notificazione ai sensi dell'art. 161 cod.proc.pen. - Notificazione ad entrambi i difensori di fiducia - Necessità - Esclusione.
NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - DIFENSORE
Non è affetta da nullità la notificazione del decreto di citazione in appello eseguita, nel caso di impossibilità della notificazione nel domicilio determinato a norma dell'art. 161, comma secondo, cod. proc. pen., ad uno solo dei due difensori di fiducia dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)