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Sez. L, Sentenza n. 166 del 08/01/2009 (Rv. 606190 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo ex art. 37 del d.P.R. n. 818 del 1957 - Infermità ostativa alla prosecuzione della contribuzione - Rilevanza in sede di verifica del requisito contributivo specifico per il pensionamento di invalidità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606190-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE

La neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata e altre) - prevista dall'art. 37 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità - è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili; ne consegue che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso, e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto ostativo al conseguimento della pensione di inabilità il difetto del requisito contributivo specifico, negando che potesse applicarsi il principio della neutralizzazione dei periodi assicurativi a fronte della malattia da cui era affetto l'interessato, consistente in una grave forma di schizofrenia paranoidea).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)