Sez. 3, Sentenza n. 894 del 13/02/1982 (Rv. 418746 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI - QUALITÀ DI AFFITTUARI COLTIVATORE DIRETTO, MEZZADRO, COLONO O COMPARTECIPANTE - CONDIZIONE DELL'AZIONE - PROVA - SUSSISTENZA - REQUISITI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI - QUALITÀ DI AFFITTUARI COLTIVATORE DIRETTO, MEZZADRO, COLONO O COMPARTECIPANTE - CONDIZIONE DELL'AZIONE - PROVA - SUSSISTENZA - REQUISITI.*
In tema di prelazione e riscatto agrario, secondo la previsione dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, la qualità di affittuario coltivatore diretto, o mezzadro, o colono, o compartecipante, rispetto al fondo oggetto della prelazione o riscatto medesimi, integra una condizione dell'Azione, e, pertanto, ove non provata dall'attore, in ottemperanza dell'Onere su di lui incombente, può ritenersi dimostrata solo quando sia ammessa dal convenuto, espressamente, od implicitamente, alla stregua di una impostazione delle sue difese incompatibile con la contestazione della qualità stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)