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Sez. 3, Sentenza n. 4791 del 13/07/1983 (Rv. 429678 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - PROVA - LIMITAZIONI - INSUSSISTENZA - PROVA PER TESTIMONI, PER PRESUNZIONI E PER FACTA CONCLUDENTIA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429678-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - PROVA - LIMITAZIONI - INSUSSISTENZA - PROVA PER TESTIMONI, PER PRESUNZIONI E PER FACTA CONCLUDENTIA - AMMISSIBILITÀ.*

La qualità di coltivatore diretto e gli altri requisiti necessari al riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto in favore dell'affittuario di fondo rustico, secondo la previsione dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e successive modificazioni, integrano circostanze di fatto non soggette a limitazioni probatorie, né, in particolare, a quelle fissate dagli artt. 2721 e segg. cod. civ., e, pertanto, possono essere dimostrate per testimoni o per presunzioni, così come possono essere desunte dal comportamento processuale della controparte, che abbia esplicitamente od implicitamente riconosciuto la loro sussistenza. (V 894/82, mass n 418746).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)