Sez. 2, Sentenza n. 2746 del 09/11/1966 (Rv. 325239 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE CIRCA LA PERICOLOSITA DELL'INTERCAPEDINE INFERIORE ALLA DISTANZA LEGALE - INSUSSISTENZA - COSTRUZIONE SOTTERRANEA - INAPPLICABILITA DI TALE DISTANZA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE CIRCA LA PERICOLOSITA DELL'INTERCAPEDINE INFERIORE ALLA DISTANZA LEGALE - INSUSSISTENZA - COSTRUZIONE SOTTERRANEA - INAPPLICABILITA DI TALE DISTANZA.*
Una volta accertata la situazione di non aderenza di una nuova costruzione al precedente fabbricato - nei casi in cui e lecita la costruzione in aderenza- non puo il giudice escludere con una valutazione discrezionale il carattere pericoloso o dannoso della intercapedine inferiore alla distanza legale di cui all'art.873 cod.civ.o ai regolamenti integrativi di tale disposizione, essendo state le distanze predeterminate dal legislatore in via generale ed astratta, senza alcun margine di discrezionalita. Soltanto nella ipotesi in cui una nuova costruzione sia del tutto interrata puo ritenersi che non trovi applicazione l'art.873 cod.civ.' ma cio soltanto per il difetto dei presupposti che ne condizionano la applicazione, e non gia per una valutazione discrezionale della pericolosita della intercapedine, che in realta non sussiste.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)