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Sez. 1, Sentenza n. 5267 del 28/05/1998 (Rv. 515869 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Credito fondiario - Procedura immobiliare iniziata dalla banca creditrice - Successivo fallimento del debitore - Assegnazione in sede di esecuzione individuale - Definitività della spettanza in sede fallimentare - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515869-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui una banca inizi l'esecuzione immobiliare in relazione ad un credito fondiario e la prosegua dopo il fallimento del debitore, il giudice dell'esecuzione individuale non può sostituirsi a quello del fallimento nella determinazione della definitiva spettanza del credito secondo la disciplina della procedura fallimentare, ma deve accertare, per poter procedere all'assegnazione, che la medesima spettanza sia divenuta definitiva nella procedura fallimentare. La prova di tale definitività può derivare, in via positiva, o dall'attestazione del giudice fallimentare (da chiunque esibita) o dall'ammissione del curatore, mentre il giudice non può procedere alla definitiva assegnazione in base al mero rilievo che la prova della ricorrenza di quella condizione (la definitività in sede fallimentare) non sia stata data.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)