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Sez. 3 - , Sentenza n. 23482 del 28/09/2018 (Rv. 652465 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) | Espropriazione iniziata o proseguita dal creditore fondiario dopo il fallimento dell'esecutato - Provvisoria distribuzione del ricavato dalla vendita forzata - Provvedimenti di accertamento, determinazione e graduazione del credito fondiario emessi in sede fallimentare - Rilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652465-01

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE)

In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata deve essere eseguita in base ai provvedimenti (anche non definitivi) di accertamento, determinazione e graduazione del credito fondiario emessi in sede fallimentare, sicchè il creditore fondiario, per ottenere la provvisoria assegnazione del ricavato, è in ogni caso onerato di dimostrare la propria ammissione al passivo del fallimento; il curatore fallimentare, qualora richieda l'attribuzione di somme relative ad eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare, preferiti al credito fondiario, e la conseguente decurtazione dell'importo da assegnare all'istituto procedente, è tenuto a costituirsi nel processo esecutivo e a provare l'emissione di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall.) che - direttamente o indirettamente, ma inequivocabilmente - dispongano la suddetta graduazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 110, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 bis, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 596, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 com. 2, Legge Falliment. art. 97, Cod. Proc. Civ. art. 512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)